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Disposizioni del Dcpm 10.03.2020 e le disposizioni comunali

Il Sindaco Domenico Nisi invita tutti i nocesi ad osservare con massima attenzione le misure eccezionali contro il dilagare dell’epidemia di nuovo coronavirus contenute nell’ultimo Dpcm del 10 Marzo 2020, il quale di fatto estende tutte le disposizioni già previste per le zone rosse, a partire da oggi e fino al prossimo 3 aprile, a tutto il territorio nazionale. In particolare, sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Si comunica che presso gli Uffici Comunali saranno garantiti solo i servizi essenziali e urgenti. Pertanto è sospeso anche il ricevimento dei cittadini. Tutte le informazioni saranno tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Noci e sulla relativa pagina Facebook, nonché trasmesse agli organi di stampa.

Resta operativo il C.O.C. Centro Operativo Comunale fino a nuovo ordine. Sono state allertate tutte le strutture operative del Comune e sarà attivo il numero 080.4948258 dalle 8:00 alle 20:00 orario continuato. La raccomandazione è ad usare questo numero solo ed esclusivamente in caso di emergenza.

I medici di base operanti a Noci hanno predisposto specifica Regolamentazione per l’accesso agli ambulatori dei medici di famiglia e dei pediatri, che prevede quanto segue.

·         Limitare l’accesso agli studi a situazioni concordate col proprio medico;

·         Privilegiare il contatto telefonico;

·         L’accesso allo studio, quando non organizzato per appuntamento, deve essere limitato a un numero di persone consentito dalle dimensioni della sala d’attesa e che quindi permetta la distanza di sicurezza (2 metri);

·         Data la sospensione dei servizi differibili di diagnostica e di prenotazione di consulenze specialistiche risulta inutile farne richiesta;

·         Rivolgersi alla propria farmacia per organizzare il ritiro delle prescrizioni redatte dal medico.

Infine, si comunica che la ditta Navita, che gestisce il servizio di igiene urbana a Noci, ha sospeso l’attività del CCR (Centro Comunale di Raccolta). Allo scopo di limitare al massimo i disagi all’utenza, si incrementerà la raccolta domiciliare su chiamata di ingombranti e RAEE. Sono, invece, normalmente garantiti tutti gli altri servizi di raccolta, trasporto e spazzamento.

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COSA PREVEDE IL DECRETO:

1. LIMITI AGLI SPOSTAMENTI

Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza

Anziani e persone immunodepresse o con patologie devono restare a casa

Chi ha parenti anziani e/o non autosufficienti, può recarsi a fornire assistenza; è bene però tener conto del fatto che questi sono i soggetti più a rischio, quindi è necessario proteggerli dal contagio il più possibile.

È possibile recarsi a fare la spesa, una persona per famiglia; i commercianti sono tenuti a consentire l’accesso ad un numero limitato di persone per volte per garantire la distanza di 1 metro fra le persone.

Non sono consentiti spostamenti da un Comune all’altro se non per cause di estrema necessità (lavoro, salute, necessità, rientro al proprio domicilio); per tali spostamenti, è necessario munirsi di autocertificazione.

2. RACCOMANDAZIONI PER I SOGGETTI CON ALTERAZIONI FEBBRILI

Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante. NON recarsi al Pronto Soccorso.

 

3. PRESCRIZIONI PER I SOGGETTI IN QUARANTENA

Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

 

4. EVENTI SPORTIVI

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.

Gli impianti sportivi sono utilizzabili a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti d’interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzate da organismi sportivi internazionali, all’interno degli impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti i casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute a effettuare controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

Lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi a condizione che sia possibile consentire la distanza interpersonale di un metro.

 

5. IMPIANTI SCIISTICI

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici

 

6. EVENTI IN LUOGO PUBBLICO

Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.

 

7. RACCOMANDAZIONI PER I DATORI DI LAVORO

Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r

 

8. SERVIZI EDUCATIVI E PER L’INFANZIA

Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi

 

9. LUOGHI DI CULTO

L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.

 

10. MUSEI

Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura

 

11. PROCEDURE CONCORSUALI

Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

 

12. RISTORAZIONE E BAR

Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6:00 alle 18:00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

È interdetto del servizio al banco.

 

13. ATTIVITÀ COMMERCIALI DIVERSE DA QUELLE DI RISTORAZIONE

Sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.

 

14. CONGEDI SANITARI

Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale

 

15. RIUNIONI IN COLLEGAMENTO

Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti.

 

16. PRESCRIZIONI PER STRUTTURE DI VENDITA MEDIE E GRANDI

Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.

La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’ attività in caso di violazione.

 

17. CENTRI SPORTIVI

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

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MISURE IGIENICO-SANITARIE

  1.       Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mai;
  2.       Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  3.       Evitare abbracci e strette di mano;
  4.      Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
  5.       Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
  6.        Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
  7.       Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  8.       Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  9.         Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
  10.         Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate

 

Sanzioni ipotizzabili per le violazioni alle prescrizioni per il contrasto alla diffusione del Virus COVID-19 (Art. 4 comma 2. D.P.C.M. 08 marzo 2020)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente Decreto è punito ai sensi dell’art. 650 c.p. come previsto dall’art. 3 comma 4 del D.L. 23.02.2020. n. 6”. Si veda inoltre il combinato disposto degli art. 438 e 452 c.p. per il quale “chiunque cagioni la diffusione di un epidemia nella quale trovino la morte più persone è punito con la pena della reclusione da tre a dodici anni”

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Tutti gli aggiornamenti sul sito del Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp

ORDINANZA DELLA REGIONE PUGLIA

Come da disposizioni dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano dell’8 Marzo 2020, chiunque sia rientrato in Puglia, dal 7 Marzo in poi, da questi territori, ha l’obbligo di:

  •          restare a casa o domicilio in ISOLAMENTO per 14 giorni;
  •          chiamare subito il tuo medico curante o compilare il modulo online per dichiarare di essere rientrato in Puglia (link al modulo: https://www.sanita.puglia.it/autosegnalazione-coronavirus);
  •          non spostarsi o viaggiare per 14 giorni;
  •          rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
  •          avvertire subito il proprio medico o l’operatore di sanità pubblica se compaiono sintomi.

Chi non rispetta l’Ordinanza commette un reato ed è passibile di azione penale.

È possibile leggere il testo completo dell’ordinanza qui: http://rpu.gl/ord-080320-1130

 

Nel portale dedicato della Regione Puglia sono disponibili aggiornamenti in tempo reale: www.regione.puglia.it/coronavirus

La Regione Puglia ha istituito un Numero Verde, attivo dalle 8.00 alle 22.00: 800713931

Cosa fare caso per caso: http://www.regione.puglia.it/coronavirus-cosa-fare

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